statuto e norme di funzionamento

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

È costituita l’Associazione denominata ANDA – Associazione Docenti AFAM, abbreviabile in ANDA.

Art. 2

Essa ha sede in Roma, in Via dei Greci, civico numero 18, presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, giusta delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021.

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di:

1) rappresentare e tutelare sul piano professionale e culturale i docenti dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche, economiche e il prestigio sociale;

2) valorizzare la formazione AFAM in tutti i livelli, dalla selezione iniziale all’abilitazione, dal reclutamento a tempo determinato o indeterminato alla progressione di carriera, e promuovere lo stato economico e giuridico universitario dei docenti che valorizzi la loro professionalità;

3) contribuire ad affermare la dimensione europea della ricerca favorendo lo scambio di idee ed esperienze e il confronto tra i diversi modelli organizzativi;

4) promuovere l’organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti e a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;

5) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l’organizzazione di iniziative culturali;

6) promuovere la didattica, la formazione e la cultura in ambito artistico.

Il perseguimento delle finalità dell’Associazione, avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l’Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica universitaria e di ricerca, in direzione di un autogoverno socialmente responsabile del sistema artistico.

L’Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione, anche on-line, di periodici.

Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni.

L’Associazione può costituire al suo interno comitati, dipartimenti o comunque gruppi di lavoro che facilitino la realizzazione dello scopo sociale. Tali comitati o dipartimenti potranno assumere denominazioni particolari su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio identificarne la specifica funzione in seno all’Associazione ed un miglior riconoscimento delle loro peculiarità da parte dei non soci.

L’associazione si potrà avvalere della collaborazione di non soci qualora fosse reputato utile per la realizzazione di specifici eventi o progetti.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’Associazione potrà compiere, nel rispetto dei limiti di legge, qualunque operazione mobiliare e immobiliare, nonché assumere partecipazioni e interessenze in società e associazioni ad oggetto analogo o connesso o comunque ritenute utili a tal fine, nonché prestare consulenze ed assistenza quali l’espletamento di tutte le pratiche connesse ai settori di cui sopra.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione non ha natura né finalità sindacale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote associative;
  2. b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  3. c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5

L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 6

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione viene determinata, per il primo anno, in euro 20,00 (venti). Tale importo potrà essere confermato o variato annualmente su decisione del Consiglio Direttivo e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) gennaio di ogni anno.

Il socio che non abbia versato la quota annuale è escluso dall’associazione. La qualità di socio può perdersi per recesso volontario (da comunicare al Consiglio Direttivo mediante PEC, mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento); per morosità annuale nel versamento delle quote sociali; per espulsione, decisa dal Consiglio Direttivo, derivante da un comportamento difforme e in contrasto con gli scopi dell’Associazione, con eventuali regolamenti interni o con le regole del vivere civile che rechino danno in qualunque forma all’Associazione o a singoli soci.

È escluso il diritto per il recedente di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione, ovvero la ripetizione delle somme, a qualunque titolo, versate in favore dell’Associazione.

ASSOCIATI

Art. 7

Possono essere associati dell’Associazione “ANDA – Associazione Docenti AFAM”: docenti AFAM, soggetti che svolgono attività artistica, di ricerca e altre professionalità dell’AFAM.

Gli associati si distinguono in:

– fondatori: coloro i quali partecipano all’atto costitutivo;

– ordinari: tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

– enti: tutti quegli enti, associazioni, cooperative, società e figure analoghe o affini, i quali, avendo scopo analogo o in ogni modo rientrante in quello dell’Associazione, presentino domanda per aderirvi e sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

– onorari: coloro (persone fisiche o enti) che, per particolari meriti o competenze acquisite nel campo oggetto di quest’Associazione, siano invitate a farne parte in tale veste dal Consiglio Direttivo;

– sostenitori: tutti coloro che versano una quota annuale notevolmente superiore a quell’ordinaria.

In generale, sono associati le persone fisiche, giuridiche od enti che presenteranno domanda di ammissione e che verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando:

– Nome, Cognome, domicilio, cittadinanza, luogo e data di nascita, attività svolta, istituto di afferenza;

– Accettazione incondizionata del presente statuto.

La qualifica di associato si consegue contestualmente al versamento della quota associativa, salvo diniego (e conseguente retrocessione dell’importo versato) formalizzato dal Consiglio Direttivo e comunicato tramite PEC, mail o lettera raccomandata AR, entro 15 (quindici) giorni dal versamento della quota a suo discrezionale e insindacabile giudizio, escluso ogni obbligo di motivare l’eventuale rigetto.

Gli associati che avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno saranno considerati non iscritti per l’anno successivo, fermo restando l’obbligo di comunicare la volontà di recesso come da art. 6).

Art. 8

La qualità di associato si perde per mancato pagamento della quota annuale, decesso, recesso o indegnità. L’indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o indegnità. L’indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo.

ORGANI

Art. 10

Sono organi dell’Associazione:
– Il Consiglio direttivo;
– Il Presidente;
– Assemblea generale dei soci;
– Il Tesoriere;
– Collegio dei Probiviri.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, di cui la metà scelti tra i soci fondatori eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili. Qualora più soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a sorteggio.

Nel caso che vengano a mancare per dimissioni o per altre ragioni uno o più consiglieri eletti dall’Assemblea, subentrano nell’ordine i primi dei non eletti, con sorteggio se si verifica parità di voti. Sarà considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo diversa delibera dell’Assemblea. È, comunque, dovuto il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio, debitamente giustificate.

Art. 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono ammesse le riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, come teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 14

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

È in facoltà del Consiglio Direttivo emanare specifici regolamenti per tutta l’attività dell’Associazione o per quella di complessi, comitati, dipartimenti o gruppi di lavoro interni ad essa, delegando eventualmente parte dei propri poteri ai soci incaricati della gestione di specifici settori di attività, i quali soci non avranno diritto a compenso per questa attività, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, tranne, comunque, il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio e debitamente giustificate.

Art. 15

Il Presidente, ed in sua assenza o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora due o più candidati ottengano parità di voti si avrà ballottaggio.

Il Presidente rappresenta giuridicamente l’Associazione, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo, autorizza le spese straordinarie, convoca le assemblee, presenta all’assemblea annuale la relazione culturale ed organizzativa.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni e le sue prerogative sono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente ha la facoltà di scegliere il Vicepresidente e il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo e, tra i membri o i soci, il Tesoriere.

ASSEMBLEE

Art. 17

L’Assemblea generale è formata da tutti i soci, i quali dispongono di un voto ciascuno (ad esclusione dei soci non in regola con il versamento della quota associativa), indipendentemente dall’entità della quota versata.

Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio munendolo di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe, salvo i soci fondatori che potranno avere più deleghe.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno e s’intende legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, un terzo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In ogni Assemblea ordinaria vengono eletti a maggioranza semplice il Presidente di Assemblea, il segretario verbalizzante e la Commissione degli scrutinatori in caso di votazioni. L’Assemblea Ordinaria esamina le relazioni culturali, organizzative, finanziarie e di legittimità presentate dal Presidente dell’Associazione e dal Tesoriere e le approva a maggioranza semplice. Pure a maggioranza semplice, delibera su qualunque argomento le venga sottoposto ed elegge a scrutinio segreto i Consiglieri.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite avviso comunicato agli associati almeno otto giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, con l’elenco delle materie da trattare, da recapitarsi tramite lettera raccomandata AR, e-mail, o, in caso di urgenza, comunicazione telefonica.

Una volta istituito il sito internet dell’Associazione, ai fini della convocazione, sarà sufficiente che l’avviso sia pubblicato sul sito stesso, almeno dieci giorni prima della riunione.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla propria sede, purchè all’interno dello stesso Comune. È sempre consentita la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea da remoto.

È consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L’Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo, ovvero quando lo richiedano per iscritto almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda o ulteriore convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la deliberazione è adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti, qualunque sia il numero. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci che desiderano far convocare l’Assemblea straordinaria, devono farne domanda scritta al Presidente. Nella richiesta deve essere espresso il motivo che la determina. L’Assemblea straordinaria convocata per iniziativa del Presidente dell’Associazione, non può costituirsi in sua assenza.

Di ogni riunione dell’Assemblea verrà redatto, a cura del Segretario, un verbale sull’apposito libro dei verbali. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto alla chiusura della seduta dal Segretario e dovrà essere sempre a disposizione del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 18

Il Tesoriere ha in custodia e in tutela, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell’Associazione, che è costituito dalle quote sociali e da ogni altro provento che sia stato approvato dal Consiglio Direttivo, provvede alle spese ordinarie e tiene aggiornato un elenco dei soci con le singole posizioni amministrative. Cura la compilazione e la conservazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti riassuntivi in appositi libri vidimati da lui stesso e dal Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti vengono eletti a maggioranza dall’Assemblea dei soci, non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, le controversie tra i singoli soci e le controversie tra i soci e l’associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, la gestione della Associazione sarà controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

RINVIO

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.