È il problema dei problemi, infatti è ancora uno dei punti della legge 508/99 che attende una soluzione definitiva. E questo, nonostante il fatto che negli ultimi due anni – dopo 18 anni di attesa – quella legge abbia finalmente visto approvati diversi regolamenti, e molte questioni spinose – dai bienni finalmente diventati ordinamentali ai dottorati di ricerca ormai concretatisi – siano finalmente state archiviate come compiute. Parliamo del reclutamento del corpo docente, una sorta di straziante corsa ad ostacoli – una specie di maratona di disperati cui sono ammessi solo artisti e intellettuali aspiranti docenti – in cui si è trovato iscritto suo malgrado chiunque abbia avuto la pessima idea aspirare a una cattedra nell’AFAM, almeno negli ultimi trent’anni. Ripercorriamo per sommi capi questa vicenda tanto annosa quanto farraginosa.
Cominciamo con qualche dato relativo alle fonti legislative. Uno dei cardini della Legge 508 del 1999 è dunque il famoso ‘Regolamento’ per il reclutamento del personale docente dell’Afam. A tutt’oggi dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (Serie Generale n. 294 del 16 dicembre del 2019) del DPR n. 143 del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2019 se ne attende — come dicevamo sopra – l’entrata in vigore, poiché il provvedimento è stato “differito” all’Anno Accademico 2022/23, come prevede la finanziaria del 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 comma 890), e in attesa di revisione. Tra l’altro, lo stesso dispositivo legislativo in corso di approvazione era stato oggetto diverse osservazioni dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, dalle Conferenze e dai Sindacati. Come dire, un provvedimento “cucinato” in fretta e in furia ed emanato a seguito di ricorsi al TAR che ne imponevano al Ministero la pubblicazione. Fatto sta che a ventuno anni dalla Riforma dell’AFAM uno dei Regolamenti principali della Legge 508/1999, che ha portato Conservatori e Accademie alla formazione superiore di rango universitario, ancora è di là da venire.
In questi ventuno anni, per reclutare i docenti Afam, sia a tempo indeterminato sia determinato, come tutti sanno si è fatto (e si fa) ricorso ad un sistema di graduatorie nazionali o di istituto. Le graduatorie di istituto sono bandite dai singoli istituti in base ai propri organici su posti disponibili e vengono utilizzate per il conferimento di incarichi annuali o temporanei a tempo determinato. I bandi vengono pubblicati sull’apposita piattaforma del Cineca dedicata all’Afam nella sezione bandi: https://afam.miur.it/sito/bandi.html a cui possono partecipare coloro in possesso di titoli specifici. In alcuni casi le singole Istituzioni possono procedere a reclutare personale docente al di fuori della propria dotazione organica attraverso forme contrattuali di lavoro subordinato mediante stipula di contratti di lavoro autonomo e/o parasubordinato.
Attualmente risultano in vigore le seguenti graduatorie nazionali ad esaurimento:
– GET (graduatorie per esami e titoli) previste dall’art.12, comma 1, del D.L. n. 357/1989 convertito dalla Legge n. 417/1989, utili esclusivamente per le immissioni in ruolo ed esaurite per la gran parte delle discipline;
– GNE (graduatorie nazionali ad esaurimento) previste dall’art. 2, comma 6, della Legge n. 508/1999 e dall’art. 270, comma 1, D.lgs. n. 297/1994, utili sia per le immissioni in ruolo che per incarichi a tempo determinato di durata annuale e anche questa esaurita per gran parte delle discipline.
A cui si sono aggiunte negli ultimi anni, a seguito di ricorsi, sentenze, leggi nazionali e comunitarie, graduatorie nazionali per coloro in possesso di tre anni di insegnamento (36 mesi) nelle istituzioni Afam si a tempo determinato sia con contratti di lavoro subordinato (125 ore):
– Legge 143/2004 (conversione del D.L. n. 97/2004), graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale nonché, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014 anche per l’immissione in ruolo. Ad oggi quasi del tutto esaurita;
– Legge 128/2013 (conversione del D.L. n. 104/2013), graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale nonché, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 anche per l’immissione in ruolo. Ad oggi quasi del tutto esaurita;
– Legge 205/2017 graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale nonché, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 anche per l’immissione in ruolo;
– Legge 12/2020, graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale e per l’immissione in ruolo, in corso di pubblicazione.
Per dirla in parole più semplici: dopo la GET del 1989 – generata dal concorso pubblico per titoli ed esami – si è proceduti a coprire buchi e cattedre vacanti mediante graduatorie nazionali derivanti a loro volta da procedure “concorsuali” di istituto. Dal 1989 ad oggi sono passati 33 anni. Quanto bisognerà aspettare ancora perché vi sia un Regolamento per il reclutamento del personale docente AFAM, e i concorsi siano indetti a cadenze regolari, e termini questa Via Crucis per i tanti artisti che aspirino a diventare professori di Conservatori e Accademie?
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