L’articolo 64 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 riguardante il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) contiene diversi e importanti provvedimenti per l’AFAM, che procedono verso una sintesi del sistema AFAM/Università, secondo le migliori buone pratiche europee. Finalmente, ad esempio, non ci saranno più ostacoli per gli studenti per passare da un’istituzione AFAM all’Università, a parità di livello di studi. Ma sarà facilitata anche la vita delle singole istituzioni, rendendo più semplice il reclutamento, le assunzioni del personale non docente, i commissariamenti nel caso in cui circostanze infelici li richiedessero.
È possibile leggere il provvedimento a questo indirizzo:
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021 n. 181 – S.O. n. 26
In sintesi e nello specifico, segnaliamo:
- Equipollenza dei titoli AFAM di primo livello alle classi universitarie L-3 (ISIA) e L-4 (tutte le altre istituzioni) per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle Università. Questo significa che coloro che sono in possesso di un diploma triennale in una istituzione AFAM possono iscriversi a un corso di laurea magistrale all’Università. I diplomati AFAM di secondo livello, senza eccezione, possono partecipare a corsi e scuole di specializzazione, dottorati, borse di studio, assegni di ricerca e a tutte le attività di formazione, studio, ricerca e perfezionamento;
- Per il personale tecnico-amministrativo è possibile prevedere concorsi pubblici – ai sensi del Testo Unico sul pubblico impiego – per reclutare a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, figure quali – ad esempio – profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2;
- D’ora in poi, per le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato, occorrerà un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e non più DPR (Decreto del Presidente della Repubblica). Ciò velocizzerà e snellirà non poco le procedure di immissione in ruolo del personale docente;
- Per le Accademie di Belle Arti – accreditate come scuole di restauro – il reclutamento per gli insegnamenti tecnici di restauro è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal DM 87/2009 e all’iscrizione del docente nell’elenco dei restauratori di beni culturali;
- Vengono semplificati e ridotti i tempi di approvazione delle delibere delle istituzioni Afam in materia di organici del personale docente per le attività didattiche e di ricerca;
- A fronte di gravissime situazioni reiterate viene semplificata la procedura di Commissariamento di uno o più organi di gestione delle istituzioni Afam;
- Viene permesso alle istituzioni Afam statali di aprire corsi presso sedi decentrate e garantire l’ampliamento dell’offerta formativa in ambito territoriale e regionale;
- Al fine di superare il precariato nelle istituzioni Afam, le procedure di cui al comma 655 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni Afam statali italiane;
- È possibile conseguire diplomi di vecchio ordinamento Afam fino al 31 dicembre 2022.
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