Nella giornata di venerdì 31 marzo è stato pubblicato sul sito del MUR il DM n. 180 del 29 marzo dal titolo Criteri, modalità e requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche di docenti AFAM per titoli ed esami, provvedimento che scaturisce dal DL 198 del 30 dicembre 2022, in particolare dall’articolo 6, comma 4-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2023, il cosiddetto Milleproroghe: «per l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni […] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Traduciamo dal burocratese: da quest’anno, per le istituzioni AFAM che lo vorranno e avranno le condizioni tecniche per farlo, sarà possibile bandire concorsi di sede per colmare cattedre vacanti, laddove le attuali GNE (graduatorie nazionali ad esaurimento) siano esaurite. E fin qui tutto bene, evviva, finalmente facciamo un passo verso l’Europa e verso l’Università delle Arti, sogno proibito e finora inattingibile. Che il MUR abbia voluto regalare all’AFAM un fantastico uovo di Pasqua con tanto di sorpresa?
Senonché, il lettore che approcci il DM con un minimo di attenzione, lo scopre più somigliante a un pesce d’aprile di quelli cattivelli anzichenò, a un mal di pancia o a una doccia gelata. Tralasciamo il legalese ancora una volta, e andiamo sul concreto di quanto salta di più all’occhio:
1) per la graduatoria del concorso sono in ballo 100 punti. Di questi, 70 (SETTANTA!) vengono tutti da due prove pratiche («svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati; svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati»), e ciò appare alquanto sbilanciato più verso un impianto di tipo secondario piuttosto che universitario;
2) alla valutazione dei titoli (diplomi, lauree, master, dottorati, pubblicazioni, concerti, mostre, ecc.) sono destinati 18 punti (DICIOTTO) su CENTO. A occhio, tutti partiranno coi 18 punti in tasca;
3) anche perché manca una griglia di valutazione dei titoli. E dunque la monografia tradotta in inglese, il saggio sulla rivista di fascia A e la paginetta in corpo 16 sul Bollettino condominiale dei concerti estivi in giardino a via Gluck 18, (quelli dove si canta la qualunque tutti in coro, a fianco del barbecue), la personale al Guggenheim di New York e quella nei locali della parrocchia della Santissima Zita Spezzata di Soprana di Sotto, finiranno insieme a cuocersi in un unico calderone;
4) soltanto 12 (DODICI) punti potranno essere attribuiti alla pregressa attività didattica svolta a partire dall’anno accademico 2015/16 e fino al 2022/23: quattro punti per anno, tre anni accademici di servizio anche non continuativi e almeno un anno nel settore artistico-disciplinare oggetto di procedura; sia per il servizio svolto con contratto a tempo determinato (180 giorni) sia con contratto di collaborazione (125 ore), e nel conteggio sono compresi gli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, e di cui tre anni accademici di servizio anche non continuativi e almeno un anno nel settore artistico-disciplinare oggetto di procedura.
5) assenza totale di una prova in lingua straniera, fosse pure la semplice traduzione estemporanea di un testo artistico-scientifico, non diciamo uno straccio di simulazione di una lezione per studenti ERASMUS non parlanti italiano;
6) non vi è nessuna tutela per i precari se non i 12 punti di cui sopra;
7) nessun emolumento previsto per i commissari (lavoreranno GRATIS?) E a parte il lavoro di commissione, chi pagherà le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, e quanto? E se le procedure si prolungassero fino a impedire la normale attività lavorativa nelle istituzioni AFAM di pertinenza dei suddetti commissari?;
8) stando al DM le commissioni sono «composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l’istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico- disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell’istituzione che ha bandito la procedura», laddove sarebbe molto meglio avere una lista nazionale di commissari da cui pescare per il sorteggio, a garanzia di una maggiore equità;
9) i vincitori di siffatti concorsi saranno assunti a tempo indeterminato, per tutti gli altri un «ritenta, sarai più fortunato», corredato di una pacca sulla spalla. Cosa significa quindi scrivere al punto s che «l’idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 42/70 nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo»? Quell’idoneità, a cosa servirebbe di preciso, di grazia? La valutazione del candidato, poi, a chi andrebbe? Che uso ne verrebbe fatto? Aeroplanini di carta, o schedatura stile barbe finte? Non ci sembra che nei concorsi universitari siano previste le graduatorie a scorrimento.
Tralasciamo il fatto che questo testo appaia prima dell’attesissimo DPR sul reclutamento, e prima dell’altrettanto agognata Abilitazione Nazionale. Forse era necessario lanciare un segnale di fine ricreazione: ma il fischietto, invece di squillare forte e chiaro, è completamente afono.
Il fatto che il DM sia stato pubblicato il 31 marzo è un ulteriore motivo di inquietudine. No, non è un pesce d’aprile; no, non è uno scherzo, purtroppo.
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