L’Abilitazione Artistica Nazionale è legge, il vulnus segnalato recentemente dal Consiglio di Stato per il DPR sul reclutamento è stato sanato . Siamo ancora ben lontani dall’essere una Università delle Arti, allineandoci alle nazioni del Primo Mondo nostre sorelle, ma almeno la strada è stata tracciata. Vedremo presto dove andrà ad indirizzarsi.
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”.
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Articolo 26.
(Disposizioni in materia di università e ricerca)
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) previsione dell’abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell’abilita- zione non dà diritto all’assunzione in ruolo».
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