Il Senato della Repubblica, giovedì 24 febbraio, ha approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera (A.C. 3431), il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (decreto milleproroghe) recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 2536).
L’abbiamo portato a casa, ed è solo l’inizio. Siamo nati ad aprile 2021 e, sin dalla nostra nascita, il prolungamento dell’età pensionabile a 70 anni per i docenti AFAM che intendessero avvalersi di tale possibilità era uno dei punti in evidenza, sul quale tornavamo più volte, vedi la nostra homepage. Lo ritenevamo così importante che, nel mese di luglio, gli abbiamo dedicato un intero articolo e siamo tornati sull’argomento anche nel webinar di ottobre (minuto 3.28) per spiegare bene a chi ci segue su cosa stavamo lavorando e perché. Tutti sanno come l’Italia abbia un grandissimo problema di denatalità e di sostenibilità dell’INPS. Pur essendo questo un provvedimento a costo zero per lo Stato, anzi, pur essendo un provvedimento che lascia in cassa fior di danari, non è stato per niente semplice farlo approvare: è vergognosamente caduto a dicembre durante l’approvazione della Legge di Bilancio, ma rientra dalla finestra col Milleproroghe. Perché tutta questa difficoltà nell’approvazione? Semplice, è un primo passo VERO e CONCRETO di avvicinamento al mondo universitario, che dispone di tale possibilità da molto tempo: e questo infastidisce moltitudini. Inutile ricordare che nel mondo AFAM si entra a tempo indeterminato dopo precariati strazianti, alle soglie dei 50 anni, dunque le suddette poche righe di legge sono un gesto di civiltà, e appaiono fondamentali per garantire a tanti colleghi pensioni dignitose. L’AFAM appartiene al mondo dell’Università di nome ma — poco — di fatto (qui l’ultimo, sconcertante episodio che rimarca questa lontananza al grido di «Fatti più in là»), e questo avvicinamento non fa che sconcertare chi lo ha avversato e lo avversa con tutte le sue forze. Ora il primo passo è compiuto, in nemmeno un anno: noi dell’ANDA siamo bambini precoci. Continuiamo a lavorare a testa bassa, adesso arriva il resto.
P.S.: tutti sono padri dei figli belli, ma le analisi del sangue nella maggior parte dei casi decidono chi è padre di chi, e qui non c’è bisogno di scendere al DNA. La cronaca e la storia sanno chi ha fatto cosa: non ragioniam di lor, ma guarda e passa, diceva Virgilio a Dante. E noi così faremo.
QUI il testo approvato e i provvedimenti per l’AFAM:
art. 1, comma 3.2: «Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego».
art. 2, comma 3-septies: «A decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All’attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».
art. 6, comma 2-bis: «All’articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2023/2024” »;
art. 6, comma 2–ter: «Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024».
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