L’Associazione Nazionale Docenti AFAM (ANDA) ringrazia l’onorevole Cosimo Adelizzi per aver presentato un ordine del giorno alla legge di bilancio 2022, firmato anche dall’onorevole Alessandra Carbonaro, a cui il Governo ha dato parere favorevole impegnandosi a “valutare l’opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di caratterelegislativo, a ridurre il divario esistente, a parità di impegno orario, tra il trattamento retributivo del personale docentedelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore”.
Auspichiamo che questo provvedimento possa essere finalmente un atto concreto, che veda partecipi tutto il Parlamento e il MUR al fine di migliorare le attuali condizioni economiche dei professori AFAM.
Di seguito il testo del provvedimento approvato oggi alla Camera dei Deputati:
Atto Camera 3424
L’articolo l, comma 309, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, precisando che nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione;
le risorse stanziate dalla disposizione in esame sono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;
ai sensi del medesimo comma, alle-singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all’assegnazione delle risorse alpersonale: in ragione della partecipazione del personale medesimo .ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevatiobiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuolordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decretoministeriale;
considerato che:
ai sensi della legge n. 508 del 1999 le istituzioni AFAM sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statuaria.didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato edegli enti pubblici, svolgono attività di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, istituiscono eattivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsidi perfezionamento e di specializzazione, rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello (bachelor/master), nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale,utilizzano il sistema dei crediti universitario, di votazione universitaria, partecipano ai programmi di mobilità internazionale Erasmus. Tutto ciò parimenti a quanto accade negli atenei universitari;
sebbene anche il carico orario di docenza sia pressoché identico a quello universitario (350 ore annue per università, 324 per ilconservatorio), il personale docente AFAM è contrattualizzato ed inquadrato giuridicamente, e soprattutto economicamente, inun limbo tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università. In tale situazione il personale docente AFAM non può goderedei benefici del personale scolastico e non è remunerato quanto un docente universitario nonostante l’equiparazione dei titolirilasciati, il carico orario di docenza pressoché identico, l’equivalenza delle mansioni e delle responsabilità;
tale divario è reso ancora più evidente dalla circostanza che i docenti universitari non solo sono titolari di un trattamentoretributivo più alto, ma progrediscono nella loro carriera in maniera molto più celere godendo di scatti di anzianità biennali,con dodici gradoni stipendiali, e raggiungendo dunque la massima anzianità di servizio in 24 anni di docenza. Per i docentiAFAM, invece, sono previsti solo sette gradoni stipendiali (poco più della metà di quelli previsti per i docenti universitari), con incremento del primo scaglione dopo 2 anni, e i successivi scatti dopo 8, 20, 27 e, infine, 34 anni. consegue che la massimaanzianità, e dunque, la retribuzione massima viene raggiunta dai docenti solo dopo ben 35 anni di servizio;
la retribuzione massima conseguibile, nelle sopra citate tempistiche, da un docente AFAM è pari ad euro 39.453,83 lordi l’anno, mentre quella del professore universitario, conseguibile in 24 anni, è di euro 58.732, 39, vale a dire oltre il doppio;
rilevato che:
il comma 309 del provvedimento in esame, così come formulato, assegna le nuove risorse stanziate al personale docente AFAM inragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti di istituto, senza legarle alle carriere professionali dei docenti ai fini diuna perequazione con i salari universitari. In altre parole, lo stipendio dei docenti AFAM rimarrà inalteratamente il medesimo e lenuove risorse sono stanziate solo per incarichi aggiuntivi;
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, a ridurre il divario esistente, aparità di impegno orario, tra il trattamento retributivo del personale docente delle Istituzioni di Alta FormazioneArtistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.
ADELIZZI, CARBONARO
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