La Camera dei Deputati ha approvato ieri, 12 ottobre 2021, il provvedimento sull’abolizione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Il provvedimento riguarda anche l’AFAM: un emendamento presentato dall’on. Michele Nitti allarga la medesima possibilità ai nostri studenti, che in tal modo potranno iscriversi a due percorsi di studio, con evidente vantaggio per la crescita del loro bagaglio di conoscenze. La notizia arriva in un momento di particolare attenzione del mondo politico per il settore dell’insegnamento delle arti, che speriamo risolva presto i molti problemi lasciati da oltre vent’anni sul tappeto.
In particolare, il testo (artt. 1 e 2) abroga il secondo comma dell’art. 142 del R.D. 1592/1933 – che prevede il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore – e stabilisce che, fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l’iscrizione contemporanea a:
due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master;
un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
un corso di dottorato di ricerca o di master e un corso di specializzazione medica.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM, a:
due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master;
un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di perfezionamento o master, o di dottorato di ricerca, o di specializzazione;
un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e un corso di specializzazione.
Infine, è consentita l’iscrizione a corsi di studio universitari e corsi di studio presso le istituzioni AFAM, nel limite di due iscrizioni.
L’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere, e, per le istituzioni AFAM, può riguardare anche i corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due università, scuole, istituti superiori ad ordinamento speciale, istituzioni AFAM.
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, fermo restando che l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni (art. 3).
La disciplina applicativa deve essere definita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con un regolamento – che, in particolare, deve definire i criteri in base ai quali è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale – e due decreti del Ministro dell’università e della ricerca (art. 4).
Entro 4 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero (art. 5).
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