https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1411207&part=doc_dc-allegato_a&fbclid=IwAR2qT4qurt1yNI_5j19m6ANOtH9kk5sjH5duQuiI_0Ay7EsV6VijuizdWv0
L'ANDA esprime soddisfazione per il parere favorevole dato dalle commissioni VII e X del Senato della Repubblica all'AG 126 sullo Schema di Regolamento per il Reclutamento nell'AFAM e per aver accolto alcune delle osservazioni prodotte in sede di audizione.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 126
Le Commissioni 7ª e 10ª riunite,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che esso ridefinisce la disciplina di rango secondario sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);
rilevato che lo schema in esame reca la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle suddette istituzioni, e definisce il quadro giuridico sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione medesima;
rilevato altresì che lo schema detta disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni AFAM, prevedendo l'adozione di piani triennali, nonché fissando i limiti di spesa per il reclutamento;
osservato con favore che:
nella disciplina delle procedure di reclutamento, si consente alle istituzioni AFAM di collaborare tra loro tramite la stipula di specifiche convenzioni, nonché di regolare in autonomia, mediante l'adozione di propri regolamenti, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attenendosi al principio dell'espletamento di selezioni pubbliche per titoli ed esami;
anche ai fini del reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, si consente alle istituzioni medesime di effettuare in modo congiunto le procedure comparative;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dagli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite;
preso atto che, all'articolo 2, comma 9, si stabilisce che per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale "non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate";
preso atto della richiesta, avanzata nel corso della richiamata procedura informativa, di riconoscere un rimborso spesa per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale;
preso atto che con riferimento al medesimo Portale si riscontra un refuso (consistente in una duplice preposizione) nella formulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
preso altresì atto dell'articolo 13, relativo al conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario da parte dell'istituzione, con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio accademico nei confronti dei docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni che abbiano svolto, rispettivamente, almeno 20 anni di servizio o almeno 15 anni di servizio;
ritenuto al riguardo opportuno ridurre il periodo di servizio necessario per il conferimento dei titoli appena menzionati, tenuto conto che in molti casi le immissioni in ruolo avvengono dopo una fase lavorativa, anche piuttosto lunga, di pre-ruolo;
ritenuto altresì opportuno specificare all'articolo 14, comma 7, se siano o meno applicabili le condizioni poste - al fine della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni - dall'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto che tali commi richiedono, tra l'altro, una particolare e comprovata specializzazione dei lavoratori autonomi incaricati ed escludono il ricorso ai contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
preso altresì atto che l'articolo 16 dispone che il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia musicale cessi dal servizio o si trasferisca in altra sede;
ritenuto invece importante che il ruolo di bibliotecario sia espletato, per quanto possibile, dal docente di bibliografia e biblioteconomia musicale;
ritenuto opportuno:
un approfondimento con riguardo al comma 5 dell'articolo 17, al fine di valutare la congruità del richiamo dell'articolo 8, in quanto le norme sul reclutamento dei ricercatori sono poste - oltre che dal richiamato articolo 6 - dall'articolo 9 (mentre l'articolo 8 concerne il reclutamento dei docenti);
al comma 10 dello stesso articolo 17 specificare, sotto il profilo redazionale, al primo periodo, a quale lettera del precedente articolo 3, comma 2, si faccia riferimento;
considerato che successivamente all'approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto in esame (avvenuta il 16 novembre 2023), è stato stipulato (il 18 gennaio scorso) il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) Istruzione e Ricerca, che incide anche su aspetti contenuti nel provvedimento in esame, con particolare riferimento alla disciplina economica e giuridica del ricercatore AFAM e al trattamento economico del personale docente delle medesime istituzioni, riportato nelle tabelle ad esso allegate;
considerato, inoltre, che lo stesso C.C.N.L. ha introdotto un nuovo ordinamento professionale per il personale tecnico-amministrativo, vale a dire il profilo "EQ", prevedendo, altresì, un regime economico transitorio per gli attuali direttori amministrativi che vi transitano;
considerato che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai avviato, unitamente alla programmazione dell'attività didattica per l'anno accademico 2024/2025;
considerata la competenza dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), in relazione alla nuova disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, recata dall'art. 2,
esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) si invita il Governo a modificare l'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame, al fine di inserire il parere dell'ANVUR nel procedimento di adozione del decreto ministeriale di disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, nonché di prevedere che il parere della Conferenza dei direttori di cui al comma 7 sia sostituito dal parere del CNAM;
2) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 9, al fine di consentire ai componenti della commissione nazionale di poter richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori di tale commissione;
3) si valuti altresì l'opportunità di riformulare l'articolo 13, al fine di ridurre il periodo minimo di anni richiesto per il conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario;
4) si invita a integrare i contenuti dell'articolo 16 al fine di esplicitare che, nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia musicale si trasferisca in altra sede, a quest'ultimo spetti l'incarico di bibliotecario nella sede di destinazione, se vacante, prima che il medesimo incarico sia assegnato ad un direttore di biblioteca;
5) si valuti l'opportunità, sempre con riferimento all'articolo 16, di prevedere espressamente che al comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca ivi previsto partecipino, se presenti, i docenti inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01;
6) si invita il Governo a modificare il testo conseguentemente alla disciplina recata dal nuovo C.C.N.L. Istruzione e Ricerca, espungendo la parte relativa alla disciplina economica e giuridica prevista in via transitoria per il ricercatore AFAM, aggiornando le tabelle allegate relative al trattamento economico del personale docente, nonché modificando, conseguentemente, le diciture dei profili delle tabelle relative al personale tecnico-amministrativo, al fine di includere il nuovo profilo professionale "EQ";
7) si invita, inoltre, a modificare l'articolo 17, commi 8 e 10, al fine di allineare le tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina a quanto previsto dalla stessa in tema di reclutamento e trasferimenti del personale, in modo da assicurarne, da un lato, l'applicazione delle cattedre a tempo definito sin dal primo anno accademico utile - ossia l'a.a. 2024/2025 - e, dall'altro, la decorrenza piena della restante disciplina a partire dall'anno successivo;
8) si invita il Governo a modificare l'articolo 17, comma 22, in materia di incompatibilità dei docenti, eliminando le parole "dietro corrispettivo", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
9) si valuti l'opportunità di incrementare le facoltà assunzionali del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, in modo da consentire alle istituzioni di coprire i posti vacanti con personale a tempo indeterminato, riducendo progressivamente la quota di posti assegnata con contratti a tempo determinato;
10) si invita il Governo a dare seguito ai rilievi formulati in premessa, con particolare riferimento a quelli relativi agli articoli 14 e 17.
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